Se in seguito si dovesse constatare che l'applicazione di disposizioni legali nel Paese ove si trova la sede, o nel Paese di un altro Governo che partecipa alla Convenzione, solleva difficolta' per il conseguimento degli scopi della Societa', il Governo in questione consultera' gli altri Governi, se uno di questi lo richiede, al fine di appianare tali difficolta' secondo lo spirito delle disposizioni della presente Convenzione e del Protocollo addizionale citato nel paragrafo c) del precedente articolo 7.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art10 · fonte del testo