• a)Un Governo che partecipa alla presente Convenzione e di cui nessuna Amministrazione ferroviaria e' azionista della Societa', o di cui tutte le Amministrazioni ferroviarie hanno cessato di essere azioniste della Societa', potra' ritirarsi dalla Convenzione mediante notifica al Governo svizzero. Sara' osservato un termine di disdetta di 3 mesi. Se pero' la disdetta fosse data dal Governo dello Stato ove si trova la sede, esso non potra' ritirarsi dalla Convenzione prima che la sede della Societa' sia stata trasferita in un altro Stato.
  • b)Se un Governo si ritira dalla Convenzione conformemente al presente articolo, tale ritiro non modifica gli obblighi da lui assunti, giusta il precedente articolo 5, per quanto concerne gli impegni contratti dalla sua o dalle sue Amministrazioni ferroviarie in qualita' di azioniste della Societa'.

Testo vigente dal 19 aprile 1958

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urn:nir:stato:legge:1958-02-26;348~convenzione-art13 · fonte del testo