degli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15

  • 1)Gli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15 del presente accordo potranno essere riveduti allo scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati.
  • 2)Ogni revisione sara' oggetto d'una conferenza dei delegati dei Paesi dell'Unione particolare.

Testo vigente dal 19 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;348~accordo-art11 · fonte su Normattiva