degli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15
- 1)Gli articoli da 1 a 4 e da 9 a 15 del presente accordo potranno essere riveduti allo scopo di introdurvi i miglioramenti auspicati.
- 2)Ogni revisione sara' oggetto d'una conferenza dei delegati dei Paesi dell'Unione particolare.
Testo vigente dal 19 agosto 1974
