- 1)Ciascun Paese potra' denunciare il presente accordo mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia avra' effetto solo nei riguardi del Paese che l'avra' fatta, l'accordo rimanendo in vigore ed esecutivo per gli altri Paesi dell'Unione particolare.
- 2)La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avra' ricevuto la notificazione.
- 3)La facolta' di denuncia prevista dal presente articolo non potra' essere esercitata prima che sia trascorso un periodo di cinque anni a partire dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione particolare.
Testo vigente dal 19 agosto 1974
