Art. 15 (Accordo)
[1]dell'accordo. Denuncia
[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore finche' almeno cinque Paesi ne siano partecipi. 2. Ciascun Paese potra' denunciare il presente Atto mediante notificazione indirizzata al Direttore generale. Tale denuncia implica anche la denuncia dell'Atto del 31 ottobre 1958 del presente Accordo e avra' effetto solo nei riguardi del Paese che l'avra' fatta, l'Accordo rimanendo vigente ed esecutorio per altri Paesi dell'Unione particolare. 3. La denuncia avra' effetto un anno dopo il giorno in cui il Direttore generale ne avra' ricevuto la notificazione. 4. La facolta' di denuncia prevista nel presente articolo non potra' essere esercitata prima del decorso di un periodo di cinque anni a contare dalla data in cui il Paese e' divenuto membro dell'Unione particolare.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
