• 1)Ogni Stato contraente potra' denunciare il presente trattato mediante notificazione al Direttore generale.
  • 2)La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data di ricevimento della notificazione da parte del Direttore generale. Questa denuncia non altera gli effetti della domanda internazionale nello Stato che effettua la denuncia se la domanda e' stata depositata prima della scadenza di questo periodo di sei mesi e, qualora lo Stato in causa sia stato eletto, se l'elezione e' stata effettuata prima della scadenza di questo medesimo periodo.

Testo vigente dal 7 giugno 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-05-26;260~trattato-art66 · fonte su Normattiva