bilaterale 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari della Tunisia ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunita' e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, nella Comunita', di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Tunisia e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, in Tunisia, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, purche' siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldila' di quelle previste dall'articolo 8 del presente protocollo.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~protocollo-n-4-art3 · fonte su Normattiva