d'origine Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5 del presente protocollo, si considerano: 1. prodotti originari della Comunita':
- a)i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;
- b)i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo, 2. prodotti originari della Tunisia:
- a)i prodotti totalmente ottenuti in Tunisia ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo;
- b)i prodotti ottenuti in Tunisia contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Tunisia di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 7 del presente protocollo.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
