diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunita' e della Tunisia oppure, in caso di applicazione delle disposizioni degli articoli 4 e 5, dell'Algeria o del Marocco, senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Tunisia o della Comunita' in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunita' o della Tunisia oppure, in caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, dell'Algeria o del Marocco, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari della Tunisia o della Comunita' possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o della Tunisia. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando:
- a)una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con il quale e' effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure
- b)un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente:
- i)una descrizione esatta delle merci;
- ii)la data di scarico e di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e
- iii)la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, ovvero,
- c)in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.
Testo vigente dal 4 marzo 1997
