1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le Parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiranno alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a:

  • a)facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse;
  • b)permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra;
  • c)promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb;
  • d)consentire la messa a punto di iniziative comuni.

Testo vigente dal 4 marzo 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-02-03;35~art3 · fonte su Normattiva