[1]CONVENZIONE TRA GLI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE RELATIVA ALL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO NE BIS IN IDEM

[2]PREAMBOLO

[3]Gli Stati Membri delle Comunita' Europee, qui di seguito denominati "Stati Membri"; Considerati gli stretti rapporti esistenti tra i loro popoli; Tenendo conto degli sviluppi verso la eliminazione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone tra gli Stati membri; Desiderosi di estendere la loro cooperazione in materia penale su una basi di fiducia, comprensione e rispetto reciproci; Convinti che il riconoscimento reciproco dell'effetto ne bis in idem alle decisioni giudiziarie straniere costituisca una concreta espressione di detti fiducia, comprensione e rispetto, hanno convenuto quanto segue;

[4]ARTICOLO 1. Una persona che sia stata guidicata con sentenza definitiva in uno Stato membro non puo' essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in altro Stato membro a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato di condanna, non possa piu' essere eseguita.

Testo vigente dal 28 ottobre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-10-16;350~convenzione-art1 · fonte su Normattiva