1. Il Consiglio congiunto e' composto, da un lato, da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea e, dall'altro, dai rappresentanti del Cile. 2. Il Consiglio congiunto adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio congiunto e presieduto a turno da un rappresentante di ciascuna Parte.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;351~art34 · fonte su Normattiva