Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte, nel giudizio di legittimità' costituzionale in via incidentale, la questione sollevata non può essere ritenuta inammissibile per irrilevanza quando, sul punto, la ordinanza di rimessione risulti adeguatamente motivata, muovendo da premesse ermeneutiche non manifestamente implausibili. (In base a tale principio, in ordine all'incidente di costituzionalità sollevato nei confronti dell'art. 2, l. 22 maggio 1974, n. 357, nella parte in cui da' esecuzione all'art. 6 della Convenzione europea 24 aprile 1967 in materia di adozione dei minori, concernente la possibilità della adozione di minori da parte di singole persone, la Corte ha respinto la eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato in quanto, a suo avviso, la questione, non essendo la disposizione pattizia, alla quale è riferita, di immediata applicazione, avrebbe dovuto ritenersi priva di rilevanza). - In questo senso, da ultimo, S. nn. 134/1994, 173/1994, 103/1993, 238/1993, 323/1993, 345/1993, 436/1992. red.: A.M.M. rev.: S.P.
Art. 2 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967 · Art. 6 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea in materia di adozione di minori, firmata a Strasburgo il 24 aprile 1967