1. Dopo l'entrata in vigore della presente convenzione il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente convenzione. 2. L'adesione avverra' mediante il deposito, presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' efficacia tre mesi dopo la data di detto deposito.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art22 · fonte su Normattiva