1. La presente convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte contraente potra', per quel che la riguarda, denunciare la presente convenzione indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 3. Tale denuncia avra' efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della relativa notifica da parte del Segretario generale.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art27 · fonte su Normattiva