1. Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali si applichera' la presente convenzione. 2. Ogni Parte contraente potra', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, o in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione della presente convenzione, mediante dichiarazione da indirizzare al Segretario generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per il quale sia autorizzata ad assumere impegni internazionali. 3. Qualsiasi dichiarazione che sia stata fatta in base al paragrafo precedente potra', per quel che riguarda qualsiasi territorio citato in tale dichiarazione, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 27 della presente convenzione.

Testo vigente dal 21 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;357~art23 · fonte su Normattiva