[1]Articolo VIII
[2]Nessuna esenzione e' concessa, sulla base degli articoli V e VI, per acquisti e importazioni di beni o per forniture di servizi destinati all'uso privato dei membri del personale dell'Agenzia.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
[1]Articolo VIII
[2]Nessuna esenzione e' concessa, sulla base degli articoli V e VI, per acquisti e importazioni di beni o per forniture di servizi destinati all'uso privato dei membri del personale dell'Agenzia.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artviii · fonte su Normattiva