[1]Articolo XXII

[2]1. L'Agenzia coopera in ogni circostanza con le autorita' competenti degli Stati membri onde facilitare la buona amministrazione della giustizia, assicurare l'osservanza dei regolamenti di polizia e di quelli sulla manipolazione degli esplosivi e di materie infiammabili, sulla salute pubblica e sull'ispezione del lavoro, o di altre disposizioni nazionali di natura analoga, e impedire ogni abuso dei privilegi, delle immunita' e delle facilitazioni previsti dal presente Allegato. 2. Le modalita' della cooperazione menzionata nel paragrafo 1 possono essere precisate negli accordi complementari previsti all'articolo XXVIII.

Testo vigente dal 7 luglio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-06-09;358~artxxii · fonte su Normattiva