[1]Articolo XXIV
[2]Nessuno Stato membro e' tenuto ad accordare i privilegi e le immunita' indicati negli articoli XIV, XV, XVI b), e), g) e XVII c) ai propri cittadini o alle persone che, al momento di assumere le loro funzioni nello Stato membro considerato, vi risiedono permanentemente.
Testo vigente dal 7 luglio 1977
