Lo Stato, inviante ha diritto di introdurre nel territorio dello Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione od a causa di essa, il mobilio, le suppellettili, le forniture ed altri oggetti destinati ad uso degli Uffici consolari. Lo stesso trattamento sara' usato nei riguardi degli autoveicoli, delle imbarcazioni e degli aeromobili, destinati esclusivamente ad uso degli uffici consolari, nei limiti fissati dalle disposizioni locali. I funzionari consolari hanno diritto di importare nel territorio dello Stato di residenza, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto all'importazione o da causa di essa, il bagaglio, gli effetti personali, i generi di consumo ed altri oggetti. Tale esenzione si applica sia ai beni che accompagnano i funzionari consolari in occasione del loro primo stabilimento, sia alle successive spedizioni durante il periodo in cui sono assegnati all'Ufficio consolare. Lo stesso trattamento sara' usato per gli autoveicoli, le imbarcazioni, gli aeromobili e gli apparecchi riceventi radio e televisivi nei limiti fissati dalle disposizioni locali, sempreche' tali beni siano destinati ad uso personale dei funzionari consolari od a quello dei membri delle loro famiglie con loro conviventi. I Consoli onorari, gli Agenti e gli impiegati consolari hanno diritto, solo in occasione del loro primo stabilimento, ed entro un anno dalla data d'inizio delle loro funzioni, di importare nel territorio, in esenzione da qualsiasi tassa o diritto (statale, regionale, provinciale, comunale o di altro ente pubblico) dovuto alla importazione, od a causa di essa, il bagaglio, gli effetti ed altri oggetti d'uso domestico, se tali beni sono destinati esclusivamente per il loro uso personale o per l'uso dei membri delle loro famiglie con loro conviventi. Nessuna imposta, limitazione o divieto di esportazione sara' applicato ai funzionari ed impiegati consolari, ai consoli onorari ed agli agenti consolari per tutti i loro beni in occasione di rimpatrio per ultimata missione.
Testo vigente dal 13 giugno 1962
