Gli stipendi, le remunerazioni, i salari e gli emolumenti analoghi corrisposti ai Consoli, ai funzionari od agli impiegati consolari sono esenti da qualunque imposta, sia erariale che locale, sul reddito, applicata o riscossa nello Stato di residenza, a condizione che i beneficiari non siano cittadini di quest'ultimo Stato e che tali proventi derivino esclusivamente dalle funzioni consolari ivi esercitate. Le disposizioni del precedente comma, non riguardano le imposte che a qualsiasi titolo gravano sui beni immobili di cui i funzionari e gli impiegati consolari, i Consoli onorari e gli Agenti consolari siano proprietari nel territorio dello Stato di residenza. I Consoli di carriera sono esenti inoltre dal pagamento dei tributi applicabili ai veicoli ed alle imbarcazioni di cui siano proprietari.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~art15 · fonte su Normattiva