1. Le tariffe da applicarsi sui servizi convenuti debbono essere stabilite in misura ragionevole, prendendo in debita considerazione tutti i principali fattori ad esse connessi, fra cui il costo di esercizio, un ragionevole profitto, le caratteristiche di servizio (quali gli "standards" di velocita' e confort) e prendendo in considerazione anche le tariffe applicate da altre imprese su qualsiasi parte della rotta specificata. Tali tariffe debbono essere determinate in conformita' delle seguenti disposizioni di questo articolo. 2. Le tariffe di cui al paragrafo i di questo articolo sono concordate, per ognuna delle rotte specificate, fra le imprese designate interessate (ove ritenuto opportuno in consultazione con altre imprese operanti sulla intera rotta o su una parte di essa). Tale accordo deve essere raggiunto attraverso i sistemi adottati in materia di tariffe dall'Associazione per il Trasporto Aereo internazionale. Le tariffe cosi' concordate debbono essere sottoposte all'approvazione delle Autorita' aeronautiche di ambedue le Parti. 3. Se le imprese designate non raggiungono un accordo su una qualsiasi tariffa, o se, per ogni altro motivo, una tariffa non possa essere concordata in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, le Autorita' aeronautiche delle Parti contraenti debbono cercare di definire tra loro, di comune accordo, questa tariffa. 4. Qualora le Autorita' aeronautiche non concordino nell'approvazione di una qualsiasi tariffa sottoposta ad essa, secondo quanto prevede il paragrafo 2 di questo articolo, o sulla determinazione di una qualsiasi tariffa, secondo quanto e' previsto nel paragrafo 3, il disaccordo deve essere regolato in conformita' delle disposizioni dell'articolo 8 del presente Accordo. 5. a) Nessuna tariffa puo' entrare in applicazione se le Autorita' aeronautiche dell'una o dell'altra Parte contraente non la ritengano di proprio gradimento, a meno che non ricorra il caso previsto dalle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Accordo.

  • b)Quando siano stabilite, in conformita' delle disposizioni del presente articolo, le tariffe debbono rimanere in vigore fino a quando nuove tariffe siano state determinate in conformita' con le disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 13 giugno 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1962-02-01;367~accordo-art7 · fonte su Normattiva