Art. XXVII ((Scambio di decisioni di condanna (Ad art. 22 della Convenzione) 1. Su espressa domanda e per singoli casi, le autorita' giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini per permettere all'autorita' giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno.))
Testo vigente dal 11 ottobre 2001
