Art. XXVII ((Scambio di decisioni di condanna (Ad art. 22 della Convenzione) 1. Su espressa domanda e per singoli casi, le autorita' giudiziarie dei due Stati si trasmettono copia autenticata dei provvedimenti penali adottati contro i loro cittadini per permettere all'autorita' giudiziaria richiedente di esaminare se sia necessario adottare misure sul piano interno.))

Testo vigente dal 11 ottobre 2001

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2001-10-05;367~accordo-tra-l-italia-e-la-svizzera-artxxvii · fonte su Normattiva