Nel caso in cui una Parte Contraente od una sua Istituzione designata abbia effettuato un pagamento sotto garanzia prestata per un investimento nel territorio dell'altra parte Contraente, l'altra Parte Contraente riconoscera' la surroga dei diritti e dei crediti dell'investitore alla prima Parte Contraente. Il diritto surrogato od il credito non sara' maggiore del diritto o credito originale dell'investitore.

Testo vigente dal 13 marzo 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-02-14;37~accordo-art7 · fonte su Normattiva