[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE

[2]N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel protocollo.

[3]Accordo europeo sul trasferimento della responsabilita' verso i rifugiati Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente accordo, considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa e' quello di raggiungere una maggiore unione tra i propri membri; desiderando facilitare l'applicazione dell'articolo 28 della convenzione relativa allo status dei rifugiati, del 28 luglio 1951, e dei paragrafi 6 e 11 del relativo allegato, in particolare per quanto attiene al caso in cui un rifugiato abbia legalmente ottenuto la residenza nel territorio di un'altra parte contraente; preoccupati, in modo particolare, di specificare - in uno spirito liberale ed umanitario - le condizioni in base alle quali la responsabilita' dell'emissione di un documento di viaggio viene trasferita da una parte contraente ad un'altra: ritenendo auspicabile regolare questa materia in modo uniforme tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, hanno convenuto quanto segue:

[5]Ai fini del presente accordo: a per "rifugiato" s'intende una persona cui si applichi la convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951 o, a seconda del caso, il protocollo relativo allo status dei rifugiati del 31 gennaio 1967; b per "documento di viaggio" s'intende il documento di viaggio emesso in virtu' della succitata convenzione; c per "primo Stato" s'intende uno Stato, parte del presente accordo, che abbia emesso un tale documento di viaggio; d per "secondo Stato" s'intende un altro Stato, parte del presente accordo, in cui un rifugiato, titolare di un documento di viaggio emesso dal primo Stato, si trova.

Testo vigente dal 22 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-07-30;438~accordo-art1 · fonte su Normattiva