Art. 12 (Accordo)
1. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte contraente potra', per quel che la riguarda, denunciare il presente Accordo indirizzando una notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. 3. Tale denuncia avra' efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
