1. Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato. 2. Ogni Parte contraente potra', per quel che la riguarda, denunciare il presente Accordo inviandone notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. 3. La denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ne avra' ricevuto notifica.

Testo vigente dal 18 giugno 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-05-18;304~art20 · fonte su Normattiva