1. Ogni Parte contraente potra', all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio od i territori ai quali il presente Accordo sara' applicato. 2. Ogni Parte contraente potra', all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, od in qualunque altra data successiva, estendere l'applicazione del presente Accordo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio di Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione stessa e di cui essa curi le relazioni internazionali o per il quale sia autorizzata a stipulate. 3. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente potra', per quel che riguarda ogni territorio citato in essa, essere ritirata alle condizioni previste dall'articolo 12 del presente Accordo.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;375~accordo-art11 · fonte su Normattiva