[1]Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notifichera' agli Stati membri del Consiglio ed al Governo di ogni altro Stato aderente al presente Accordo:

  • a)ogni firma senza riserva di ratifica o di accettazione;
  • b)ogni firma con riserva di ratifica o di accettazione;
  • c)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
  • d)ogni data di entrata in vigore del presente Accordo in base agli articoli 9 e 10;
  • e)ogni dichiarazione ricevuta in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3 dell'articolo 11;
  • f)ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 12 e la data a partire dalla quale la denuncia avra' efficacia. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Strasburgo, il 22 gennaio 1965, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sara' depositato negli Archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunichera' copia conforme ad ogni Stato firmatario od aderente.

[2](Seguono le firme).

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;375~accordo-art13 · fonte su Normattiva