1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che possono parteciparvi mediante:

  • a)la firma senza riserva di ratifica o di accettazione, o
  • b)la firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita dalla ratifica o dall'accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;375~accordo-art8 · fonte su Normattiva