1. Il presente Accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che ne possono divenire Parti per mezzo di:
- a)firma senza riserva di ratifica o di accettazione,
- b)firma con riserva di ratifica o di accettazione, seguita da ratifica o da accettazione. 2. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 7 giugno 1976
