1. Altri Stati, membri dell'ONU, di una delle istituzioni specializzate o dell'AIEA o Parti dello Statuito della Corte internazionale di giustizia, potranno esser autorizzati ad aderire alla presente Convenzione. 2. Ogni domanda in tal senso dovra' essere indirizzata al Direttore generale dell'Unesco che la trasmettera' agli Stati contraenti almeno tre mesi prima della riunione del Comitato ad hoc previsto dal paragrafO 3 del presente articolo. 3. Gli Stati contraenti si riuniranno in un Comitato ad hoc composto, per ogni Stato contraente, da un rappresentante munito di espresso mandato del suo governo per pronunciarsi sulla domanda di cui trattasi. La decisione dovra' esser adottata a maggioranza dei due terzi degli Stati contraenti. 4. Questa procedura potra' applicarsi solo quando la Convenzione sara' stata ratificata da almeno venti degli Stati di cui all'articolo 15.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art16 · fonte su Normattiva