Gli Stati contraenti si impegnano ad agire ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 2 e faranno quanto e' in loro potere per assicurare l'esecuzione degli impegni previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 summenzionati, per mezzo:
- a)di organismi nazionali;
- b)del Comitato regionale definito dal seguente articolo 10;
- c)di organismi bilaterali o sub-regionali.
Testo vigente dal 21 giugno 1982
