Gli Stati contraenti si impegnano ad agire ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti dall'articolo 2 e faranno quanto e' in loro potere per assicurare l'esecuzione degli impegni previsti agli articoli 3, 4, 5 e 6 summenzionati, per mezzo:

  • a)di organismi nazionali;
  • b)del Comitato regionale definito dal seguente articolo 10;
  • c)di organismi bilaterali o sub-regionali.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art8 · fonte su Normattiva