Gli Stati contraenti convengono di adottare, oltre agli obblighi spettanti ai governi, ogni possibile misura per incoraggiare le autorita' competenti, ai fini dell'esercizio di una professione, a rendere effettivo il riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 b) summenzionato, dei diplomi, titoli o gradi d'insegnamento superiore conferiti dalle autorita' competenti degli altri Stati contraenti.

Testo vigente dal 21 giugno 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-06-04;376~art5 · fonte su Normattiva