della compagnia aerea 1. Ciascuna Parte contraente concedera' alle compagnie aeree designate dell'altra parte contraente, su una base di reciprocita', il diritto di mantenere sul suo territorio, nei punti specificati nella tabella delle rotte, uffici e personale amministrativo, commerciale e tecnico selezionato tra i cittadini dell'una o dell'altra o di entrambe le Parti contraenti nella misura necessaria ai fini delle esigenze delle linee aeree designate. 2. L'impiego di cittadini di paesi terzi nel territorio dell'una o dell'altra Parte contraente sara' consentito con riserva dell'autorizzazione delle Autorita' competenti. 3. Tutto il suddetto personale sara' soggetto alle leggi relative all'ammissione ed al soggiorno nel territorio dell'altra Parte contraente, nella misura in cui siano leggi, regolamenti e direttive amministrative applicabili in quel territorio. 4. Il numero di quel personale, istituito mediante accordo tra le compagnie aeree designate, sara' sottoposto all'approvazione delle Autorita' competenti delle sue Parti contraenti. 5. Ciascuna Parte contraente fornira' l'assistenza e le strutture necessarie a tali uffici e personale.
Testo vigente dal 17 marzo 1998
