Art. 3 (Approvazione)
Le decisioni del Tribunale previste dall'articolo 12 della Convenzione saranno rese esecutive, previo controllo di autenticita', nei modi e nelle forme stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1960, n. 1824, relativo all'apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Corte di Giustizia unica per le Comunita' europee e sulle decisioni degli Organi delle Comunita' europee.
Testo vigente dal 12 febbraio 1963
