• a)Il Comitato di Direzione e' competente ad adottare tutte le decisioni necessarie all'applicazione della presente Convenzione ed in particolare:
  • i)approva il Regolamento interno dell'Ufficio di controllo;
  • ii)approva i regolamenti di sicurezza;
  • iii)conclude, sotto riserva dell'approvazione del Consiglio, gli accordi con i Governi interessati;
  • iv)prescrive, ove sia il caso, le misure previste dall'articolo 5 (b).
  • b)Le decisioni del Comitato di Direzione relative all'applicazione della presente Convenzione sono adottate all'unanimita' dei membri presenti e votanti. Tuttavia, le decisioni prese in base al paragrafo (a) (iv), del presente articolo sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato di Direzione, escluso il membro che rappresenta il Governo sul territorio del quale l'infrazione e' stata commessa.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~art10 · fonte del testo