• a)Per "materie fissili speciali" si intende il plutonio 239, l'uranio 283, l'uranio arricchito in uranio 235 o 233, qualsiasi materiale che contenga uno o piu' degli isotopi suddetti, e qualsiasi altra materia fissile che il Comitato di Direzione designera' di volta in volta. Tuttavia, il termine "materie fissili speciali" non si applica alle materie grezze.
  • b)Per "uranio arricchito in uranio 235 o 233" si intende l'uranio contenente sia uranio 235, sia uranio 233, sia entrambi i detti isotopi in quantita' tali che il rapporto tra la somma dei due isotopi e l'isotopo 238 sia superiore al rapporto fra l'isotopo 235 e l'isotopo 238 dell'uranio naturale.
  • c)Per "materie grezze" si intende l'uranio contenente la mescolanza di isotopi che si trova, in natura, l'uranio il cui tenore in uranio 235 sia inferiore al normale, il torio, tutti i materiali summenzionati sotto forma di metallo, di lega, di composti chimici o di concentrati, qualsiasi altro materiale contenente uno o piu' dei materiali summenzionati in concentrazioni che il Comitato di Direzione fissera' di volta in volta e qualsiasi altra materia che il Comitato di Direzione designera' di volla in volta.
  • d)Per "materie" si intendono le materie grezze e le materie fissili speciali.

Testo vigente dal 12 febbraio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-03;38~art18 · fonte su Normattiva