A richiesta della Comunita', l'Agenzia esentera' le seguenti materie nucleari dall'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo:
- a)le materie fissili speciali usate in quantita' dell'ordine del grammo o meno, quali elementi sensibili negli strumenti;
- b)le materie nucleari usate in attivita' non nucleari conformemente all'articolo 13, qualora siano ricuperabili;
- c)il plutonio avente un tenore isotopico di plutonio 238 superiore all'80 per cento.
Testo vigente dal 25 agosto 1975
