A richiesta della Comunita', l'Agenzia esentera' le seguenti materie nucleari dall'applicazione delle salvaguardie previste dal presente Accordo:

  • a)le materie fissili speciali usate in quantita' dell'ordine del grammo o meno, quali elementi sensibili negli strumenti;
  • b)le materie nucleari usate in attivita' non nucleari conformemente all'articolo 13, qualora siano ricuperabili;
  • c)il plutonio avente un tenore isotopico di plutonio 238 superiore all'80 per cento.

Testo vigente dal 25 agosto 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;398~art36 · fonte su Normattiva