La presente Convenzione sostituisce le Convenzioni internazionali nel campo dei trasporti marittimi che, alla data in cui la presente Convenzione e' aperta alla firma, sono in vigore o aperte alla firma, alla ratifica o all'adesione, ma soltanto nella misura in cui tali Convenzioni sarebbero in conflitto con essa; tuttavia, il presente articolo non pregiudica gli obblighi che le Parti contraenti della presente Convenzione hanno nei confronti degli Stati non contraenti a motivo di tali Convenzioni internazionali.
Testo vigente dal 7 giugno 1976
