1. L'Organizzazione puo' indire una conferenza che abbia lo scopo di rivedere o di emendare la presente Convenzione. 2. L'Organizzazione indice una conferenza delle Parti contraenti della presente Convenzione che abbia lo scopo di rivederla o di emendarla a richiesta di almeno un terzo delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;381~art9 · fonte su Normattiva