1. L'Organizzazione puo' indire una conferenza che abbia lo scopo di rivedere o di emendare la presente Convenzione. 2. L'Organizzazione indice una conferenza delle Parti contraenti della presente Convenzione che abbia lo scopo di rivederla o di emendarla a richiesta di almeno un terzo delle Parti contraenti.
Testo vigente dal 7 giugno 1976
