[1]1. La presente Convenzione sara' depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione. 2. Il Segretario generale dell'Organizzazione:
- a)informa tutti gli Stati che hanno firmato la Convenzione o vi hanno aderito:
- i)di ogni nuova firma e di ogni deposito di strumento nonche' della data in cui tale firma o tale deposito hanno avuto luogo,
- ii)delle riserve formulate in conformita' della presente Convenzione,
- iii)della data di entrata in vigore della presente Convenzione,
- iv)di ogni denuncia della presente Convenzione e della data in cui quest'ultima ha efficacia,
- v)dell'estensione della presente Convenzione ad ogni territorio in base al paragrafo 1 dell'articolo 8 e della cessazione di ogni estensione suddetta in base al paragrafo 4 dello stesso articolo, indicando in ogni caso la data in cui l'estensione della presente Convenzione ha avuto o avra' termine;
- b)trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati firmatari di tale Convenzione nonche' a tutti gli Stati che vi hanno aderito. 2. All'entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale dell'Organizzazione ne trasmette una copia certificata conforme al Segretario delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite. La presente Convenzione viene redatta in un solo esemplare nelle lingue francese ed inglese, i due testi facenti ugualmente fede. Vengono redatte dalle traduzioni ufficiali nelle lingue russa e spagnola che sono preparate dal Segretariato dell'Organizzazione e depositate unitamente all'esemplare originale corredato dalle firme.
[2]IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.
[3]FATTO a Bruxelles, il diciassette dicembre 1971.
[4](Seguono le firme).
Testo vigente dal 7 giugno 1976
