[1]con le autorita' dello Stato di residenza

[2]Nell'esercizio delle loro funzioni, i funzionari consolari possono rivolgersi:

  • a)alle competenti autorita' locali della circoscrizione consolare;
  • b)alle autorita' centrali competenti dello Stato di residenza, se e nella misura in cui cio' e' ammesso in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi dello Stato di residenza.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art29 · fonte su Normattiva