[1]e tasse consolari

[2]1. La sede consolare puo' percepire nel territorio dello Stato di residenza i diritti e le tasse previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato d'invio per gli atti consolari. 2. Le somme percepite a titolo di diritti e tasse di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono esenti da ogni imposta e tassa nello Stato di residenza.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art30 · fonte su Normattiva