[1]di rispondere in qualita' di testimone
[2]1. I membri di una sede consolare possono essere chiamati a rispondere in qualita' di testimoni nel corso di procedimenti giudiziari e amministrativi. Gli impiegati consolari e i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di rispondere come testimoni, tranne che nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario consolare rifiuta di testimoniare, non puo' essere applicata nei suoi confronti alcuna misura coercitiva od altra sanzione. 2. L'autorita' che richiede la testimonianza deve evitare di disturbare un funzionario consolare nell'adempimento delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la sua testimonianza nella sua residenza o nella sede consolare, o accettare una dichiarazione scritta da parte sua, tutte le volte che cio' e' possibile. 3. I membri di una sede consolare non sono tenuti a deporre su fatti che riguardano l'esercizio delle loro funzioni e di produrre la corrispondenza e i documenti ufficiali relativi. Essi hanno del pari il diritto di rifiutarsi di testimoniare in quanto esperti sul diritto interno dello Stato di invio.
Testo vigente dal 28 agosto 1974
