[1]ai privilegi ed immunita'

[2]Lo Stato di invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro della sede consolare, ai privilegi ed immunita' previsti dagli articoli 32, 33 e 34. La rinunzia deve essere sempre espressa e comunicata per iscritto allo Stato di residenza.

Testo vigente dal 28 agosto 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-05-22;382~art35 · fonte su Normattiva