[1]ai privilegi ed immunita'
[2]Lo Stato di invio puo' rinunciare, nei confronti di un membro della sede consolare, ai privilegi ed immunita' previsti dagli articoli 32, 33 e 34. La rinunzia deve essere sempre espressa e comunicata per iscritto allo Stato di residenza.
Testo vigente dal 28 agosto 1974
