[1]di rispondere come testimone

[2]1. I membri dell'ufficio consolare possono essere chiamati a rispondere come testimoni nel corso di procedimenti giudiziari ed amministrativi. Gli impiegati ed i membri del personale di servizio non possono rifiutarsi di deporre come testimoni, se non nei casi menzionati nel paragrafo 3 del presente articolo. Se un funzionario si rifiuta di testimoniare, nessuna misura coercitiva o altra sanzione puo' essere adottata nei suoi confronti. 2. L'autorita' che richiede la deposizione testimoniale deve evitare di ostacolare il funzionario consolare nell'esercizio delle sue funzioni. Essa puo' raccogliere la deposizione nell'abitazione del funzionario o nell'ufficio consolare, ovvero accettare una dichiarazione scritta del funzionario, tutte le volte che cio' e' possibile. 3. I membri dell'ufficio consolare non sono obbligati a deporre su fatti connessi all'esercizio delle loro funzioni ne' ad esibire la corrispondenza ed i documenti di ufficio. Essi hanno altresi' il diritto di rifiutarsi di deporre in qualita' di esperti del diritto dello Stato di invio. 4. Il funzionario consolare che testimonia lo fara' senza prestare giuramento, anche se le leggi dello Stato di residenza prevedono tale condizione. Egli puo' pero' rilasciare una dichiarazione che attesti la veridicita' della deposizione. 5. I membri di famiglia dei membri dell'ufficio consolare possono rifiutarsi di testimoniare, nel corso di un procedimento giudiziario, o amministrativo, sulle circostanze relative alle attivita' dell'ufficio consolare.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art41 · fonte su Normattiva