[1]dalla registrazione e dal permesso di soggiorno
[2]1. I membri dell'ufficio consolare ed i membri di famiglia sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza per quanto attiene alla registrazione degli stranieri e all'ottenimento del permesso di soggiorno. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano, tuttavia, tagli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio che non siano impiegati permanenti dello Stato di invio o che esercitino nello Stato di residenza una attivita' privata remunerata, ne' si applicano ai membri delle loro famiglie.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
