[1]dalla registrazione e dal permesso di soggiorno

[2]1. I membri dell'ufficio consolare ed i membri di famiglia sono esentati da tutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato di residenza per quanto attiene alla registrazione degli stranieri e all'ottenimento del permesso di soggiorno. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano, tuttavia, tagli impiegati consolari ed ai membri del personale di servizio che non siano impiegati permanenti dello Stato di invio o che esercitino nello Stato di residenza una attivita' privata remunerata, ne' si applicano ai membri delle loro famiglie.

Testo vigente dal 19 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;425~art46 · fonte su Normattiva