1. Il presente Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data nella quale cinque Stati membri del Consiglio saranno divenuti Parti dell'Accordo conformemente alle disposizioni dell'articolo 7. 2. Per ciascuno Stato membro che lo firmera' in seguito senza riserva di ratifica o di accettazione o lo ratifichera' o accettera', l'Accordo entrera' in vigore un mese dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 7 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-04-28;382~art8 · fonte su Normattiva