1. Il presente accordo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, i quali possono divenire parti mediante:
- a)sottoscrizione senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione;
- b)sottoscrizione con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione. 2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione devono essere depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Testo vigente dal 7 ottobre 1982
